Obiettivi della Consulta dello Sport



Il nostro compito è di proporre idee ed iniziative all'amministrazione comunale ed alle associazioni sportive opitergine con l'obiettivo principale di diffondere la pratica sportiva nel opitergino.



A seguire trovate il nuovo statuto della consulta dello sport di Oderzo, entrato in vigore il 2/2/2021.
(copia originale regolamento in fondo alla pagina)

STATUTO CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT
COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
1. (Principi fondamentali) Il Comune di Oderzo (“Il Comune”), ai sensi del proprio Statuto, riconosce e valorizza le libere forme associative ed il volontariato, promuovendo la formazione di organismi di partecipazione alla vita amministrativa ed il pluralismo associativo per la tutela dei Cittadini e per il perseguimento, nell’interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, di promozione e tutela dei diritti delle persone, sociali, di pace, culturali, scientifici, educativi e formativi, del tempo libero, ricreativi, turistici e di promozione del territorio, sportivi, di sicurezza, di valorizzazione dell’immagine della Città e delle sue Frazioni, di protezione ambientale, di salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio storico, culturale, musicale ed artistico locale. Il presente Regolamento (“Il Regolamento”), adottato con la finalità di riconoscere e promuovere il ruolo delle realtà associative, la funzione dell’attività di volontariato e la partecipazione della società civile, che concorrono alla vita democratica del Comune, istituisce e disciplina l’Albo Comunale delle Associazioni (“L’Albo”) e stabilisce i principi e criteri per la formazione e gestione delle Consulte (“Le Consulte”) le quali rappresentano un libero strumento di partecipazione democratica alla vita della Comunità da parte delle Associazioni iscritte all’Albo e costituiscono per il Comune forme consultive e propositive permanenti, collaborando con lo stesso.

TITOLO II
L’ALBO E LE CONSULTE
Capo I°
L’Albo Comunale delle Associazioni
(Istituzione)
È istituito l’Albo Comunale delle Associazioni.
L’Albo è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
- VOLONTARIATO SOCIALE (attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, di promozione sociale e civile, di protezione sociale, di tutela e promozione delle fasce deboli e disagiate, umanitarie e promozione di forme di aggregazione sociale, di promozione della pace e dei suoi valori, di ingresso e radicamento nel tessuto sociale delle nuove generazioni, di impegno solidale e di volontariato sociale in genere; - CULTURALE (attività culturali, musicali, teatrali, educative, formative, del tempo libero, scientifiche, celebrative, rievocative, turistiche e di promozione del territorio, di valorizzazione dell’immagine della Città e delle sue Frazioni, di salvaguardia e promozione della cultura locale, delle sue tradizioni e del patrimonio storico, culturale, musicale ed artistico locale in genere); - SICUREZZA DEL TERRITORIO ED AMBIENTE (attività di sicurezza, di protezione del territorio nei casi di calamità naturali o similari, attività di prevenzione, di collaborazione alla gestione di eventi e manifestazioni, attività di tutela, risanamento e valorizzazione delle risorse naturali floro-faunistiche, paesaggistiche ed ambientali, di tutela e protezione degli animali); - COMBATTENTISTICA E D’ARMA (attività delle Associazioni fra militari in congedo, e loro familiari, facenti capo ai Ministeri della Difesa, dell’Interno e delle Finanze e relative attività culturali, tecniche, assistenziali e promozionali attraverso convegni, raduni, manifestazioni e commemorazioni); - SPORT (attività sportive, di promozione della pratica sportiva nel territorio e delle sue realtà, di diffusione dei valori sportivi). La Giunta Comunale (“La Giunta”), in riferimento alle aree tematiche, provvede all’istituzione delle Sezioni dell’Albo. Il Sindaco può indicare, per ogni Sezione o per specifiche attività al loro interno, gli Assessori di riferimento ed i limiti delle attribuzioni.

3. (Requisiti per l’iscrizione) Le Associazioni che perseguono uno o più dei fini indicati all’Art. 1, per poter essere iscritte all’Albo, non devono avere fini di lucro, devono essere apolitiche ed apartitiche, non devono costituire, in qualunque modo, riferimento o articolazione di movimenti politici o partitici, e devono inoltre prevedere e garantire la democraticità della struttura con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e rinnovabili, l’elettività delle cariche sociali, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati nonché i loro obblighi e diritti e la definizione dei relativi criteri di ammissione ed esclusione, l’obbligo della formazione del bilancio e sua modalità di approvazione. Non possono essere iscritte all’Albo le Associazioni sindacali, professionali e di categoria così come quelle che, in qualunque modo, ne costituiscono riferimento o articolazione. Possono chiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni regolarmente costituite con sede nel Comune e che vi operano stabilmente. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali e dei requisiti, possono altresì essere iscritte all’Albo le Associazioni a carattere sovracomunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale che non hanno sede nel Comune ma che svolgono, tramite una loro sezione, attività effettiva e continuativa nel territorio comunale.

4. (Modalità d’iscrizione) La domanda d’iscrizione all’Albo va presentata dall’Associazione al Sindaco con indicazione della denominazione, della sede, dei dati fiscali, dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono, del numero dei Soci residenti nel Comune, delle generalità degli amministratori, specificando a quali tra essi è attribuita la rappresentanza, delle generalità dell’eventuale delegato per i rapporti con l’Amministrazione Comunale (“L’Amministrazione”), del domicilio eletto nel territorio comunale, se diverso dalla sede, delle finalità sociali e dell’attività svolta. Nel caso l’Associazione svolga più di una attività, va indicata quella principale. La domanda contiene la dichiarazione che l’Associazione persegue uno o più dei fini indicati all’Art. 1 e che è in possesso dei requisiti di cui all’Art. 3, nonché l’impegno a comunicare immediatamente all’Amministrazione l’intervenuto scioglimento, la cessazione o modifica, anche parziale, dell’attività o eventuali modifiche rispetto all’assetto sociale ed alle altre circostanze dichiarate o prodotte ai sensi del presente Titolo. Alla stessa va allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente. Nella domanda l’Associazione indica la Sezione nella quale chiede l’iscrizione per effetto dell’attività svolta.

5. (Formazione) Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il Responsabile di Servizio competente (“Il Responsabile di Servizio”), previo idoneo avviso pubblico, avvia il procedimento di formazione dell’Albo. Il Sindaco identifica il Responsabile di Servizio, stabilendo i limiti delle attribuzioni.

6. (Esame della domanda) All’istruttoria della pratica per l’esame della domanda provvede il Servizio comunale competente che può chiedere all’Associazione elementi integrativi e chiarimenti. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda senza che sia stata inviata richiesta di elementi integrativi o chiarimenti e senza che sia intervenuto il diniego, la domanda di iscrizione è accolta.

7. (Associazioni non aventi sede nel Comune) Per l’iscrizione delle Associazioni di cui all’Art. 3 comma 3 si applica il procedimento di cui ai due Articoli precedenti, ma l’Associazione richiedente deve avere almeno, alternativamente, il dieci per cento dei Soci, o dieci di essi, residenti nel Comune. Alla domanda va allegata dichiarazione di elezione del domicilio nel territorio comunale e l’elenco dei Soci residenti nel Comune.

8. (Iscrizione) All’iscrizione dell’Associazione all’Albo provvede il Servizio comunale competente che annota la denominazione, la sede e il domicilio eletto nel territorio comunale, le generalità di chi ha la rappresentanza e del delegato per i rapporti con l’Amministrazione, l’indirizzo di posta elettronica, il di telefono, la Sezione per la quale è stata disposta l’iscrizione e l’attività.

9. (Aggiornamento) Formato l’Albo, ogni altra Associazione può chiedere in ogni tempo di esservi iscritta con le procedure indicate nel presente Regolamento, ed il Servizio comunale competente provvede agli aggiornamenti nonché a determinare la periodicità della verifica della sussistenza dei fini e dei requisiti in capo alle Associazioni iscritte.

10. (Cancellazione) Alla cancellazione dell’Associazione dall’Albo provvede il Servizio comunale competente, sentita l’interessata, qualora: a) non risulti più in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento; b) le attività svolte non corrispondano ai fini dichiarati; c) non presenti, anche dopo un sollecito formale nel quale è stato introdotto un termine a provvedere, gli elementi che sono stati richiesti dall’Amministrazione; d) incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico nei rapporti con l’Amministrazione. Il provvedimento di cancellazione, entro trenta giorni dall’adozione, è comunicato all’Associazione dal Servizio comunale competente che provvede altresì alla cancellazione chiesta dall’Associazione o nel caso di suo scioglimento. 11. (Contributi, utilizzo di beni e convenzioni) L'erogazione di contributi economici alle Associazioni, e la concessione di agevolazioni e l'assegnazione alle stesse, a qualsiasi titolo, di impianti, beni e spazi comunali o nella disponibilità comunale, sono concessi dall’Amministrazione alle Associazioni con sede nel Comune iscritte all'Albo, e le attività delle Associazioni medesime, prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, possono essere regolamentate mediante la stipulazione di convenzioni con preferenza, osservate le normative vigenti, rispetto ad altri soggetti comunque costituiti. Eventuali deroghe al disposto di cui al comma precedente possono essere assunte dalla Giunta sulla base di adeguate motivazioni che presentino il carattere di eccezionalità.

Capo II°
Le Consulte
12. (Istituzione) All’istituzione delle Consulte vi provvede, con deliberazione, la Giunta attenendosi ai principi e criteri indicati nel presente Capo. Le aree tematiche di riferimento per ciascuna Consulta sono le seguenti: - VOLONTARIATO SOCIALE E CULTURALE (attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, di promozione sociale e civile, di protezione sociale, di tutela e promozione delle fasce deboli e disagiate, umanitarie e promozione di forme di aggregazione sociale, di promozione della pace e dei suoi valori, di ingresso e radicamento nel tessuto sociale delle nuove generazioni, di impegno solidale e di volontariato sociale in genere; attività culturali, musicali, teatrali, educative, formative, del tempo libero, scientifiche, celebrative, rievocative, turistiche e di promozione del territorio, di valorizzazione dell’immagine della Città e delle sue Frazioni, di salvaguardia e promozione della cultura locale, delle sue tradizioni e del patrimonio storico, culturale, musicale ed artistico locale in genere); - SICUREZZA DEL TERRITORIO ED AMBIENTE E COMBATTENTISTICA E D’ARMA (attività di sicurezza, di protezione del territorio nei casi di calamità naturali o similari, attività di prevenzione, di collaborazione alla gestione di eventi e manifestazioni, attività di tutela, risanamento e valorizzazione delle risorse naturali floro-faunistiche, paesaggistiche ed ambientali, di tutela e protezione degli animali; attività delle Associazioni fra militari in congedo, e loro familiari, facenti capo ai Ministeri della Difesa, dell’Interno e delle Finanze e relative attività culturali, tecniche, assistenziali e promozionali attraverso convegni, raduni, manifestazioni e commemorazioni); - SPORT (attività sportive, di promozione della pratica sportiva nel territorio e delle sue realtà, di diffusione dei valori sportivi).

13. (Competenze e funzioni) Ciascuna Consulta esercita funzioni consultive e propositive nei confronti dell’Amministrazione per gli ambiti e le materie attinenti all’operato delle Associazioni delle relative Sezioni, collaborando con la stessa. In particolare, ciascuna Consulta costituisce per l’Amministrazione uno strumento istituzionale di dialogo e confronto con le Associazioni e tra le Associazioni stesse, assieme alla quale stimolare e sensibilizzare i Cittadini, ed in particolare i giovani, alla partecipazione alle attività dell’associazionismo, promuovere ed attuare progetti, iniziative e forme di collaborazione che possano sfociare in attività comuni da parte delle diverse Associazioni, realizzare forme di coordinamento ed integrazione nella programmazione delle iniziative, delle manifestazioni e degli interventi, anche con i servizi comunali ed ogni altro soggetto presente sul territorio comprese le Scuole, per utilizzare in modo razionale e coordinato le risorse, evidenziare le necessità del territorio comunale e proporre soluzioni, discutere e prospettare forme di aiuto all’associazionismo ed avviare collaborazioni con Associazioni ed Istituzioni che operano in ambiti territorialmente superiori. Ciascuna Consulta raccoglie le istanze che le pervengono, presentandole e discutendole con l’Amministrazione, prima delle scelte programmatiche, evidenziando finalità e priorità degli interventi.

14. (Componenti) Fanno parte della Consulta tutti i rappresentanti delle Associazioni operanti ed iscritte nella specifica sezione/area tematica dell’Albo Comunale, che facciano esplicita richiesta, nonché gli assessori di Reparto competenti per le materie di riferimento dell’organismo. E’ ammessa, su iniziativa del Presidente, la partecipazione alle sedute della Consulta, in numero non superiore a tre (3), senza diritto di voto, di soggetti diversi dai rappresentanti delle Associazioni, purché rappresentativi di interessi diffusi.(volontariato, categorie professionali, organizzazioni sindacali, enti ed istituzioni varie, rappresentanti di forum e comitati etc.), così come dei Consiglieri Comunali, del Sindaco e degli Assessori. La partecipazione alle Consulte, a qualsiasi titolo avvenga, è volontaria e gratuita.

15. (Organi) Organi della Consulta sono l’Assemblea, della quale fanno parte i rappresentanti di tutte le Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni nelle corrispondenti Sezioni tematiche; il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il primo in caso di assenza o impedimento. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca l’Assemblea ed adotta i provvedimenti necessari al suo corretto funzionamento e ne assicura il collegamento con l’Amministrazione. Si osservano le seguenti indicazioni sulle modalità di funzionamento: - l’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno con le modalità di cui al successivo art. 18; - nella prima riunione, successiva a quella di istituzione della Consulta, come primo punto all'ordine del giorno, sono eletti il Presidente ed il Vice Presidente con votazione palese e a maggioranza. Tale prima riunione è convocata dal Servizio comunale competente entro sessanta giorni dalla istituzione, ed è presieduta, fino all’elezione, dal componente più anziano.

16. (Durata) La durata delle Consulte è pari ad anni tre, con rinnovo entro trenta giorni dalla fine delle precedenti la cui scadenza è prorogata finché non abbia luogo la riunione delle nuove Consulte.

17. (Scioglimento delle Consulte) Il Sindaco scioglie la Consulta nel caso venga accertata la sua continuata inattività o la sua impossibilità di funzionamento e negli altri casi previsti, e, con lo scioglimento, può disporre gli opportuni provvedimenti ed indice nuove elezioni che devono svolgersi entro i sei mesi successivi.

18. (Funzionamento) La convocazione dell’Assemblea, da effettuarsi tramite posta elettronica con preavviso di almeno cinque (5) giorni lavorativi rispetto alla data fissata, può essere fatta dal Presidente, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Sindaco il quale, come gli Assessori, possono intervenire, senza diritto di voto, alle relative riunioni, e dovendosi altresì attenere alle seguenti indicazioni: - le riunioni dell’Assemblea sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti con diritto di voto, mentre, in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno tre (3) componenti con diritto di voto, con la condizione, per entrambe le convocazioni, che tra i presenti vi sia il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente; - le votazioni hanno luogo in forma palese. Le proposte o i pareri s'intendono espressi quando sono presi a maggioranza assoluta dei presenti che hanno diritto di voto, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza; - ciascuna Consulta può invitare alle riunioni, per sentirli, dipendenti Comunali ed Esperti delle materie sulle quali di volta in volta le proposte ed i pareri devono essere espressi; - ciascuna Consulta determina le modalità di svolgimento delle attività che ad essa competono. L’Amministrazione comunale mette a disposizione degli Organi di ciascuna Consulta, nei limiti della disponibilità degli stessi, spazi e locali ove convocare le sedute, qualora svolte in presenza.


TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
19 (Pubblicizzazione) L’Amministrazione dà ampia pubblicizzazione all’Albo ed alle Consulte attraverso il sito comunale ed altri idonei strumenti.

20. (Prima formazione dell’Albo) In deroga agli Artt. 5, 6 e 7, che disciplinano l’iscrizione, limitatamente alle parti in cui risultano incompatibili, per la prima formazione dell’Albo il Responsabile di Servizio, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, predispone un elenco delle Associazioni dichiarate all’Amministrazione e chiede alle stesse quanto indicato agli Artt. 5 e 7 fissando il termine di trenta giorni per la risposta. Successivamente, ma entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la Responsabile di Servizio, esaminate le risposte pervenute, comunica all’Associazione il diniego dell’iscrizione o la richiesta di elementi integrativi e chiarimenti, e, in tale ultimo caso il termine qui posto è sospeso a far data dall’invio della richiesta e si rinnova per ulteriori sessanta giorni a decorrere dalla data in cui perviene all’Amministrazione la risposta. Trascorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento senza che sia intervenuto il diniego e senza che sia stata inviata richiesta di elementi integrativi o chiarimenti, il Responsabile di Servizio procede all’iscrizione. Per la prima formazione dell’Albo, alle Associazioni non dichiarate si applica il presente Regolamento, ma il termine indicato all’Art. 5 comma 1 è dimezzato e quello all’Art. 6 comma 2, per gli effetti che ne conseguono, viene fatto coincidere con il centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente Regolamento.

21. (Consulte esistenti) Le Consulte esistenti all’entrata in vigore del presente Regolamento cessano a far data dall’insediamento dei nuovi organismi, in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

22. (Contrasto di norme) Le norme del presente Regolamento sostituiscono ogni altra norma in difformità od in contrasto che viene abrogata.

23. (Rinvio) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, se applicabili, alle altre norme vigenti in materia.

24. (Entrata in vigore) Il presente regolamento entra in vigore a termini di legge.


Originale Regolamento Consulte di Oderzo